Si, ma l’assenza di contratto può costituire illecito disciplinare ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico degli Architetti Italiani.
In tal caso la richiesta di parere all’Ordine da parte dell’Architetto costituisce segnalazione di presunto illecito e il Consiglio dell’Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Di Disciplina la segnalazione per le opportune verifiche di competenza.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.1 del 2012, c.d. Decreto Sviluppo, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate.
L’assenza di riferimenti normativi ha messo in difficoltà oltre che i professionisti che operano nel privato anche i giudici che devono decidere sul compenso in una vertenza tra cliente e professionista e i funzionari che devono stabilire l’importo da mettere a gara in un appalto di progettazione. Pertanto il Ministero della giustizia ha emanato due decreti ministeriali. Il primo, il D.M. n. 140 del 20.7.2012 ad uso del Giudice nelle vertenze, il secondo, il D.M. n. 143 del 31.10.2013, (GU del 20.12.2013) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
L’onorario professionale non è più legato ad una specifica tariffa, ma può riferirsi a valutazioni differenti, studiate caso per caso, sulla base di una conoscenza approfondita della attività dell’Architetto e delle proprie aspirazioni di ricavo.
Il Nuovo Codice Deontologico agli articoli 23 e 24 sancisce che l’Architetto deve formalizzare per iscritto il Contratto d’Incarico, completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali. Per disciplinare si intende un contratto d’opera intellettuale, sottoscritto dalle parti, con il quale venga definito il rapporto prestazionale e le sue modalità. Si rivolge ai professionisti che debbano intraprendere una prestazione nei confronti di un committente. Per committente si intende una persona fisica, una società di servizi o altro professionista.
Il disciplinare stabilisce doveri e diritti legali fra le parti. Il professionista avrà modo di esplicitare il costo del proprio lavoro, i tempi ed i modi in cui svolgerà le mansioni che gli sono richieste. Si impegnerà inoltre a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione secondo quanto stabilito dal Codice Deontologico. Il committente avrà chiaro l’oggetto della prestazione e non potrà vantare modifiche su quanto pattuito. Rendere chiara e trasparente la prestazione può migliorare la qualità del proprio lavoro e portare un beneficio a tutta la categoria.
La pattuizione è il momento in cui il professionista formula uno o più termini di un accordo per lo più contrattuale. Ai sensi del D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) comma 4, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
La pattuizione del compenso è libera. Ciò sta a significare che l'Architetto può convenire con il cliente un compenso a vacazione, in misura forfettaria, o parametrato ai risultati perseguiti in relazione ad un orizzonte temporale.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito (certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta) ingiunge al debitore di adempiere un'obbligazione, entro 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione o che si procederà ad esecuzione forzata.
Forse il tariffario citato è quello dei Periti industriali e dei periti laureati industriali? In ogni caso non è applicabile in quanto i tariffari sono stati abrogati a seguito dell’Art. 9 Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012). Ciò premesso, per le opere pubbliche è in vigore il “DECRETO 17 giugno 2016” Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, che al comma 3 dell’Art. 1 afferma:
I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
Quindi la stazione appaltante ha la possibilità di utilizzare il decreto come riferimento per il calcolo dell’onorario, in particolare il Comune può fare riferimento alle aliquote dirette o anche in forma parzializzata, l’Art.6 consente anche il criterio dell’analogia. Va precisato che è un riferimento e non un obbligo, la definizione del compenso quindi è da riferire alla legge sui lavori pubblici.
(GIUGNO 2020)
Non esistono più onorari di riferimento indicativi. Il DM n. 140/2012 è utilizzato dall’organo giurisdizionale in caso di difetto di accordo tra le parti. Per determinare il compenso si possono percorrere molte ipotesi, da una analisi dei costi a cui aggiungere le spese e l’utile, oppure in base al tempo, altro, il metodo è deciso dal Professionista e sottoposto al Committente. E’ importante che sia esposto al Committente in modo chiaro, trasparente e opportunamente completo delle modalità di pagamento nel caso l’incarico dovesse per qualche motivo essere interrotto.
(MAGGIO 2020)
Durante il corso d’opera il committente pretende che io segua la D.L. anche per opere che non riguardano il progetto (la sostituzione di infissi, il rifacimento dell'impianto elettrico, la ri-pavimentazione dell'appartamento etc.). Ovviamente seguendo più opere il costo della direzione lavori aumenta e il preventivo è spesso fuori mercato.
Per ogni prestazione professionale, progettuale, di direzione lavori, altro, occorre una “pattuizione” relativa alla prestazione da eseguire in accordo con il committente, ai sensi del Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) punto 4.
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico (…). In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Quindi l’esecuzione o meno delle prestazione della direzione lavori a seguito della progettazione, e comunque in generale, non è obbligatoria, ma l’aspetto importante è che il committente deve essere informato e consapevole di tutti gli oneri a cui va incontro nell’esecuzione dei lavori e degli adempimenti necessari per cui ha incaricato un professionista.
(GENNAIO 2020)
L’incarico parziale era presente nella legge n. 143 del 1949 oggi decaduta, anche se teoricamente è ancora applicabile nei contratti anteriori al 23/08/2012 secondo le condizioni riportate nel Regolamento sui Compensi presente nel sito:
Art. 8 – Compiti della Commissione
[…]
a.1) alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;
b.1) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;
c.1) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
d.1) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;
e.1) ai parametri di cui al D.M.143/2013 e s.m.e i. per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013.
Ciò premesso, considerato che l’incarico è del 2014 l’applicazione dell’Art. 18 della L. n. 143 del 1949 per incarico parziale o sospensione dell’incarico non è applicabile.
Si ritiene comunque necessario valutare le condizioni contrattuali della prestazione, sia per verificare le condizioni sui pagamenti, sia per riscontrare le condizioni previste in caso di interruzione dell’incarico.
(NOVEMBRE 2019)
Del pagamento che doveva essere effettuato nei giorni successivi alla firma dell'incarico non ho avuto notizia dal giorno in cui ho espresso la necessità di verificare anche la sagoma dell'edificio. Successivamente il committente per email mi ha riferito che "si sarebbe mosso diversamente", chiedendo un incontro per rivedere il compenso perché l'incarico non era stato portato a termine.
La Commissione Compensi ha preso atto che lei ha regolarmente proceduto a formulare la proposta di compenso professionale coerentemente con l’Art. 9 Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) e con il Codice Deontologico degli Architetti, quindi in seguito all’interruzione dell’incarico per volontà del committente, può dare corso alla richiesta di opinamento presso l’Ordine o ad una consulenza per formulare il compenso spettante. A tale riguardo precisiamo che la Commissione Compensi ha una attività di consulenza nell’interesse della collettività e non nell’interesse personale dei colleghi. Nel suo caso l’importo contrattuale è modesto rispetto all’impegno profuso e in base a quanto esaminato probabilmente sottostimato. Per quanto riguarda l’aspetto di esecuzione dell’incarico, ricordato che in corso di esecuzione il committente ha proceduto all’interruzione dell’incarico verbalmente, appare opportuno comunicare, anche tramite mail, l’interruzione dello svolgimento della prestazione, sia per tutela del committente che deve avere chiara consapevolezza del fatto, anche se promosso dallo stesso, sia nei confronti di eventuali altri colleghi che dovessero riprendere, o proseguire, la prestazione, quindi avere una comunicazione riscontrabile ed una data a cui fare riferimento.
(MAGGIO 2019)
Si ricorda l’Art. 9 Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) Disposizioni sulle professioni regolamentate In vigore dal 26 giugno 2012; in particolare l’art. 1 1. “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.” […]
A seguire i commi 4: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. […]
Si ricordano inoltre gli art. 23 e 24 del Codice Deontologico.
Ciò premesso l’Architetto in relazione al compenso per la prestazione di un “collaudo tecnico amministrativo” dovrà formulare una proposta economica che tenga conto dell’importanza dell’opera, opportunamente descritta in modo analitico per tutte le voci di spesa, oneri e contributi.
Solo per informazione, si rammenta che il D.M. n. 140/2012 è valido solo per l’organo giurisdizionale nel caso di un difetto di accordo tra le parti contempla l’aliquota QdI.01 relativa al caso in oggetto.
(FEBBRAIO 2019)
La risposta al quesito è rinvenibile nel decreto legge che regolamenta la professione ed anche del Codice Deontologico degli Architetti, per questo riportiamo di seguito la parte riferibile al tema in oggetto.
Decreto legge n. 1, 24 gennaio 2012
Articolo 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012)
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
Codice deontologico
Art. 24 (Contratti e Compensi)
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
Pertanto la risposta è sì, il professionista deve indicare gli oneri fiscali, contributivi e quanto altro contemplato dal decreto e confermato dal Codice Deontologico.
(NOVEMBRE 2018)
Il PDC rilasciato nel frattempo è scaduto, devo ripresentare una nuova pratica e fare la D.L. per i restanti lavori di costruzione.
Chiedo se la lettera d’incarico che feci allora, ha ancora validità oppure se c’è la possibilità di rivedere i termini del contratto, essendo passato del tempo ed essendo cambiate alcune mie condizioni professionali (nel 2015 infatti facevo parte di una SRL che nel frattempo è stata chiusa).
In generale la prestazione non ha seguito uno sviluppo ordinario pertanto il rinnovo del permesso di costruire non è inquadrabile all’interno di una offerta tecnica economica ordinaria, inoltre si ritiene opportuno valutare l’interruzione del lavoro e le necessità di ripresa dello stesso, quindi il rinnovo del permesso di costruire, le eventuali variazioni normative, infine le mutate condizioni di esecuzione dell’opera. Tuttavia la Commissione Compensi, non avendo modo di valutare la lettera d’incarico e/o il contratto, si può esprimere solo a livello di approccio metodologico e quindi in riserva delle condizioni contrattuali stabilite con il committente.
La CP ritiene necessario concordare con il Committente un aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche. A tal fine, si ricorda il Comma 4 dell’Art .24 del Codice Deontologico “Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.”
(APRILE 2018)